L'obiettivo principale della comunità non deve essere quello di realizzare profitti finanziari, bensì quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui operano. Anche per le imprese, dunque, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a soggetti quali persone fisiche, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, PMI, e amministrazioni locali, che sono situate nel territorio dei Comuni ove si trovano gli impianti per la condivisione;
Fonte Camera dei Deputati
Nessun commento:
Posta un commento